Potere sostitutivo in caso di inerzia
Data di ultimo aggiornamento: 20/12/2024
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 02.02.2016, il Segretario Comunale è stato individuato quale soggetto titolare del potere sostitutivo, a cui il cittadino può rivolgersi decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento.
Normativa
art. 2, c. 9-bis L. 241/1990 e s.m.i.
art. 5, c. 4 D.Lgs. 33/2013
La nuova disciplina sul procedimento amministrativo ha rafforzato le garanzie dei privati contro l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nei procedimenti che li vedono interessati, prevedendo l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del funzionario responsabile.