catasto delle aree percorse dal fuoco (catasto incendi)
Data di ultimo aggiornamento: 19/02/2025
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 07.12.2024, esecutiva ai sensi di legge è stato istituito il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” (catasto incendi) ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, approvato definitivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18.02.2025, dichiarata immediatamente eseguibile.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della citata Legge n. 253/2000, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 10, deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità dell'atto.
È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.