Attività soggette a controllo
Data di ultimo aggiornamento: 20/12/2024
Le disposizioni previste dall'art. 37, commi 3 e 3-bis del d.l. n. 69/2013 sono stata abrogate dal D. Lgs. n. 10/2016.
Normativa
Art. 37, c. 3- bis d.l. n. 69/2013
Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attivita' con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.