chiusura sentiero CAI 232A Novazza - Valle Sanguigno

ordinanza sindacale n. 3/2026 del 06.02.2026

Data:

06 febbraio 2026

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Descrizione

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA DEL SENTIERO CAI 232A NOVAZZA-VALLE SANGUIGNO.

IL  SINDACO

   Constatato che parte del sentiero CAI 232A che dalla Frazione Novazza conduce alla Valle Sanguigno è stato interessato dal distacco di massi dall’area soprastante, costituendo un considerevole pericolo per la sicurezza pubblica;

   Considerato il rischio per il pericolo di caduta di ulteriori massi e ritenuto pertanto di assumere i conseguenti provvedimenti urgenti a tutela della pubblica incolumità;

    Ritenuto necessario, per salvaguardare la pubblica incolumità, procedere alla chiusura immediata del sentiero in parola, nelle more della definizione del grado di pericolosità e dell’adozione degli interventi finalizzati a rimuovere le condizioni di criticità;

   Preso atto della sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per l’incolumità pubblica;

   Tutto ciò premesso;

   Visto l’art. 54, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

La chiusura immediata al transito, per le motivazioni di cui in premessa, del sentiero CAI 232A che dalla Frazione Novazza conduce alla Valle Sanguigno, fino ad avvenuta rimozione delle condizioni di criticità e del conseguente ripristino delle condizioni di sicurezza.

DISPONE

   Che il personale comunale provveda a transennare la zona interessata e a posizionare la necessaria segnaletica.

   Che la presente ordinanza:

  • venga pubblicata all’albo pretorio comunale on-line e negli appositi spazi all’uopo destinati;
  • trasmessa al Prefetto della Provincia di Bergamo, per quanto di competenza;
  • venga trasmessa alle Forze dell’Ordine, affinché provvedano e vigilino sull’esecuzione della presente;
  • venga trasmessa al CAI affinchè ne dia ampia diffusione attraverso i propri canali informativi.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può proporsi ricorso avanti il competente TAR oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

           Valgoglio, 6 febbraio 2026                                                            Il  Sindaco

                                                                                                        f.to  Angelo Bosatelli

                                                                                                                      

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE IN DATA 06.02.2026

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Pagina aggiornata il 06/02/2026