Il Sindaco ai sensi dell’art. 32 del Testo Unico 20 marzo 1967 n. 223, e successive modificazioni rende noto che dal 1° al 5 del mese di Agosto del c.a. saranno depositate nell’Ufficio Comunale, le decisioni dell’Ufficiale elettorale relative alle variazioni nelle liste elettorali effettuate in virtù dei nn. 4 e 5 del citato art. 32, insieme con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati.
Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione.
Avverso le decisioni dell’Ufficiale elettorale, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale non oltre il giorno 10 del mese di Agosto del c.a. con le modalità di cui all’art. 20 del testo unico sopracitato.