Le domande di iscrizione da parte dei cittadini in possesso dei requisiti devono essere presentate dal 1° aprile al 31 luglio.
L'iscrizione all'albo è permanente e gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.
Gli aggiornamenti sono effettuati da apposita Commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti, da inoltrare al Tribunale competente per territorio.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Requisiti
Per richiedere l'iscrizione è necessario:
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
- buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Documentazione da presentare
Il modulo per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari, scaricabile in questa pagina, può essere presentato:
- personalmente presso gli uffici comunali;
- inviato via mail all'indirizzo info@comune.valgoglio.bg.it o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.valgoglio@legalmail.it
Le domande devono essere sempre corredate da copia di un documento di riconoscimento.
Normativa di riferimento
Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise" e successive modificazioni ed integrazioni.